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All'onere annuo di lire 300.000.000, derivante dall'attuazione della presente legge per gli esercizi finanziari 1969 e 1970, si provvede mediante riduzione dello stanziamento del capitolo n. 3523 (fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso) dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per i rispettivi anni finanziari. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Testo in vigore dal 7 gennaio 1970 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1969-12-24;1015~art2 · fonte del testo