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All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 300 milioni per ciascuno degli anni finanziari 1980 e 1981, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti del capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per gli anni finanziari medesimi. Il Ministro del tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Testo in vigore dal 16 marzo 1981 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1981-02-25;63~art2 · fonte del testo