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A decorrere dal 1 gennaio 1993 l'entita' del sussidio spettante ai cittadini italiani affetti dal morbo di Hansen, secondo quanto previsto dall'articolo 1 della legge 31 marzo 1980, n. 126, come sostituito dall'articolo 1 della legge 24 gennaio 1986, n. 31, e' rivalutata nel modo seguente:

  • a)i cittadini assistiti in luogo di cura hanno diritto al sussidio nella misura di L. 28.750 giornaliere;
  • b)i cittadini assistiti a domicilio hanno diritto al sussidio nella misura di L. 31.050 giornaliere;
  • c)il sussidio e' integrato di L. 5.750 giornaliere per ogni familiare a carico e per i figli non a carico fino al compimento del trentunesimo anno di eta' se conviventi e non titolari di reddito proprio;
  • d)in presenza di eventuali altri redditi i cittadini affetti da morbo di Hansen hanno diritto al sussidio nella misura concorrente alla formazione di un reddito annuo netto di L. 18.400.000.

Testo in vigore dal 3 novembre 1993 al 1 gennaio 2003

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urn:nir:stato:legge:1993-10-27;433~art1 · fonte su Normattiva