Sussidio integrativo dello Stato in favore degli infermi hanseniani e dei loro familiari a carico
Art. 1
A decorrere dal 1 gennaio 1973, il sussidio corrisposto ai beneficiari previsti dalla legge 3 giugno 1971, n. 404, e' integrato a carico dello Stato, nella misura di lire 1.000 giornaliere. Per i soli infermi ricoverati la misura del sussidio e' elevata di lire 2.000 giornaliere.
Testo vigente dal 4 febbraio 1974
