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A partire dall'esercizio finanziario 1961-62 l'assegno ordinario annuale stabilito dall'articolo 3 del regio decreto-legge 7 settembre 1933, n. 1185, convertito nella legge 15 febbraio 1934, n. 288, per il funzionamento dell'Istituto di malariologia e' elevato a lire 40 milioni e sara' iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero della sanita'.
Testo in vigore dal 1 settembre 1961 al 22 dicembre 2008
