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L'indennita' mensile di speciale responsabilita' di cui all'articolo 1 e' attribuita, nella misura di lire 3.000 e alle condizioni previste nello stesso articolo 1, anche al personale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza consegnatario di materiali presso comandi, uffici, stabilimenti, laboratori, magazzini e autocentri del Corpo predetto, determinati con decreti del Ministro per l'interno, di concerto con il Ministro per il tesoro.

Testo in vigore dal 20 febbraio 1965 al 9 ottobre 2010

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urn:nir:stato:legge:1965-02-05;26~art2 · fonte del testo