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Sono abrogati la Tabella I, lettera A, la Tabella III, lettera B, n. 9, la Tabella VI, lettera A, del regio decreto 2 giugno 1924, n. 931; l'articolo 16, primo comma, e la Tabella III, n. 7, del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1302, convertito, con modificazioni, nella legge 4 aprile 1935, n. 808; il decreto legislativo luogotenenziale 1 febbraio 1946, n. 88.
Testo in vigore dal 20 febbraio 1965 al 9 ottobre 2010
