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All'onere di lire 29.700.000 derivante dall'attuazione della presente legge si fa fronte mediante riduzione dello stanziamento del capitolo 1160 dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per l'anno finanziario 1967 e dei corrispondenti capitoli degli anni successivi. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

Testo in vigore dal 31 ottobre 1967 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1967-10-17;965~art2 · fonte del testo