Ove il trattamento complessivo annuo liquidato a norma delle disposizioni precedentemente in vigore, raffrontato a quello risultante dalla presente legge, esclusa la 13ª quota, risulti piu' favorevole, lo stesso continuera' ad applicarsi con l'unica aggiunta di un 12° del relativo importo, a titolo di 13ª mensilita'.

Testo vigente dal 16 aprile 1958

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1958-03-25;329~art8 · fonte del testo