((Le pensioni dirette a carico del Fondo di previdenza per il personale addetto alle gestioni delle imposte di consumo, decorrenti da data successiva al 31 dicembre 1964, sono calcolate sulla base della retribuzione complessiva percepita negli ultimi dodici mesi di effettivo servizio e per la quale e' dovuto il contributo, con la seguente percentuale: 32,50 per cento per i primi cinque anni di effettivo servizio, aumentata dell'1,70 per cento dal 6° al 30° e dell'1 per cento per ogni anno successivo al 30°)).

Testo vigente dal 1 luglio 1966

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Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 1 luglio 1966

Confronto con la versione in vigore dal 16 aprile 1958 al 1 luglio 1966. 49 parole tolte, 37 parole aggiunte.

Le pensioni dirette aggiunto: a carico del Fondo di previdenza per il personale addetto alle gestioni delle imposte di consumo, decorrenti da data successiva al 31 dicembre tolto: 1949 sono integrate, con effetto dal primo giorno del mese successivo a quello di pubblicazione della presente legge oppure dalla data di decorrenza della pensione, se posteriore, sino a raggiungere una percentuale della retribuzione, aggiunto: 1964, sono calcolate sulla base della retribuzione complessiva percepita negli ultimi dodici mesi di effettivo servizio e per la quale e' tolto: stato versato aggiunto: dovuto il contributo, tolto: pari al aggiunto: con la seguente percentuale: 32,50 per cento per i primi cinque anni di tolto: contribuzione, aumentato del l'1,50 per cento per ogni anno aggiunto: effettivo servizio, aumentata dell'1,70 per cento dal 6° al 30° e tolto: dell'uno aggiunto: dell'1 per cento per ogni anno successivo al 30°.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1958-03-25;329~art4 · fonte del testo