L'onere derivante dall'applicazione della presente legge e' a carico del Fondo di previdenza e di esso e' tenuto conto nel bilancio tecnico di cui al terzo comma dell'art. 8 della legge 1 luglio 1955, n. 638. Il termine di due anni di cui al comma medesimo e' riaperto e prorogato fino a un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Testo vigente dal 26 gennaio 1959

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urn:nir:stato:legge:1959-01-08;3~art3 · fonte del testo