Nella relazione al bilancio di esercizio gli amministratori debbono annualmente indicare per quali beni tuttora in patrimonio e' stata eseguita in passato rivalutazione monetaria, in base alla presente o a precedenti leggi, e per quale ammontare, e parimenti per quali beni tuttora in patrimonio e' stato derogato in passato ai criteri legali di valutazione in base all'articolo 2425, terzo comma, del codice civile, e per quale ammontare. In caso di violazione, gli amministratori sono puniti con le pene previste dall'articolo 7. Le norme contenute nel presente articolo si applicano a partire dal bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 1983.

Testo vigente dal 23 marzo 1983

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urn:nir:stato:legge:1983-03-19;72~art10 · fonte su Normattiva