L'articolo 2425, comma terzo, del codice civile e' da intendersi nel senso che puo' derogarsi ai criteri di valutazione dettati dalla legge, quando l'applicazione di tali criteri contrasta con l'esigenza che il bilancio e la relazione diano un quadro fedele della situazione patrimoniale, di quella finanziaria nonche' del risultato economico della societa'. Gli amministratori e il collegio sindacale devono indicare e giustificare le singole deroghe nelle loro relazioni all'assemblea. Le norme contenute nel presente articolo si applicano a partire dal bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 1983.

Testo vigente dal 23 marzo 1983

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1983-03-19;72~art9 · fonte su Normattiva