In caso di violazione delle disposizioni dell'articolo 4, o dell'articolo 6 o del quarto comma dell'articolo 11, gli amministratori e i sindaci e i revisori sono puniti con l'ammenda da lire un milione a lire 10 milioni, salvo che il fatto non costituisca piu' grave reato. In caso di condanna il giudice puo' applicare la pena accessoria di cui all'articolo 2641 del codice civile, per la durata non inferiore a un anno e non superiore a tre anni.

Testo vigente dal 23 marzo 1983

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urn:nir:stato:legge:1983-03-19;72~art7 · fonte su Normattiva