Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 23 marzo 1983 al 1 gennaio 1994. Leggi il testo vigente →
L'articolo 2 della legge 11 dicembre 1952, n. 3093, modificato dalla legge 29 novembre 1973, n. 812, e' sostituito dal seguente: "Art. 2. - Il valore nominale delle azioni di una banca popolare possedute da ciascun socio non puo' superare i 15 milioni di lire, se la banca ha un capitale non inferiore a 500 milioni di lire, e i 7,5 milioni di lire, se la banca ha un capitale inferiore a 500 milioni di lire".
Testo in vigore dal 23 marzo 1983 al 1 gennaio 1994
