Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 11 luglio 1951 al 9 ottobre 2010. Leggi il testo vigente →
Il termine di due anni stabilito dal primo comma dell'art. 13 del regio decreto 18 novembre 1920, n. 1626, non si applica ai fini della concessione della pensione alle vedove degli ufficiali e dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, che abbiano contratto o contraggano matrimonio anteriormente alla cessazione dal servizio permanente o dalla carriera continuativa ai sensi dei decreti legislativi 14 maggio 1946, n. 384, 31 maggio 1946, n. 490, 13 maggio 1947, n. 500, 5 settembre 1947, n. 1220, 20 gennaio 1948, n. 45 (art. 4), S maggio 1948, n. 543 (art. 2), 7 maggio 1948, n. 810. La disposizione del comma precedente non si applica qualora il matrimonio non sia stato contratto almeno due anni prima della data in cui l'ufficiale o il sottufficiale sarebbero stati raggiunti dal limite di eta' per la cessazione dal servizio permanente o dalla carriera continuativa, ai sensi delle disposizioni legislative sullo stato ad essi riferentisi.
Testo in vigore dal 11 luglio 1951 al 9 ottobre 2010
