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Ad ogni istituto d'istruzione media, classica, scientifica, e magistrale, il cui personale e' a carico dello Stato, e' assegnato un segretario. Agli Istituti in cui la popolazione scolastica abbia superato i 300 alunni e' assegnato in aggiunta al segretario, un applicato di segreteria; agli Istituti in cui la popolazione scolastica abbia superato i 600 ed i 1000 alunni, sono assegnati, in aggiunta al segretario, rispettivamente, un secondo ed un terzo applicato di segreteria. Agli Istituti che superino i 1000 alunni viene inoltre assegnato un altro applicato per ogni successivo gruppo di 500 alunni.

Testo in vigore dal 5 gennaio 1961 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1960-12-06;1607~art1 · fonte del testo