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In conformita' dei criteri stabiliti dall'art. 1 della presente legge e in relazione alle variazioni del numero degli Istituti e di quello degli alunni e delle classi, si provvede, annualmente, alla revisione dei ruoli organici del personale non insegnante degli Istituti di istruzione media, classica, scientifica e magistrale con decreto del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per il tesoro. La ripartizione dei posti di segretario, di applicato di segreteria e di aiutante tecnico tra i vari Istituti, e' disposta annualmente con decreto del Ministro per la pubblica istruzione.
Testo in vigore dal 5 gennaio 1961 al 22 dicembre 2008
