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Il personale di segreteria degli Istituti di istruzione media, classica, scientifica, e magistrale, inquadrato, ai sensi e con le modalita' di cui all'art. 344 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, nei ruoli aggiunti della carriera esecutiva, il quale abbia svolto lodevolmente, per almeno sei anni anche non continuativi dalla data di assunzione in servizio, le mansioni di cui all'art. 2 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1243, puo' ottenere il collocamento nei ruoli aggiunti della carriera di concetto con la qualifica di vice segretario degli Istituti predetti, anche se assunto in Istituti dove, per effetto della presente legge, e' istituito, in luogo del posto di applicato, un posto di segretario. Il collocamento nei ruoli aggiunti, previsto dal comma precedente, e' condizionato al possesso di un titolo di studio di Istituto di istruzione di secondo grado, ed al parere favorevole del Consiglio di amministrazione.
Testo in vigore dal 5 gennaio 1961 al 22 dicembre 2008
