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Gli applicati di segreteria di ruolo ordinario e il personale di segreteria del ruolo aggiunto, che prestino servizio, con funzioni di segretario, in Istituti dove, per effetto della presente legge, sia stato istituito, in luogo del posto di applicato, un posto di segretario, anche se non siano in possesso di un titolo di studio di Istituto medio di 2° grado, possono essere mantenuti, se riconosciuti idonei nel posto ricoperto, continuando a far parte del personale di segreteria della carriera esecutiva. In corrispondenza dei posti ricoperti dai segretari del ruolo ad esaurimento, dai personale appartenenti ai ruoli aggiunti della carriera di concetto e da quello di ruolo aggiunto della carriera esecutiva che esercita le funzioni di segretario, ai sensi del precedente comma, saranno mantenuti scoperti altrettanti posti nel ruolo della carriera di concetto. Saranno altresi' mantenuti scoperti, in relazione al numero dei presenti nei ruoli aggiunti del personale non insegnante degli Istituti di istruzione media, classica, scientifica e magistrale, altrettanti posti nei corrispondenti ruoli organici del personale appartenente alla carriera esecutiva.
Testo in vigore dal 5 gennaio 1961 al 22 dicembre 2008
