Per i periodi di imposta per i quali alla data di entrata in vigore della presente legge e' gia' stata presentata la dichiarazione, i costi e gli oneri sono ammessi in deduzione, in deroga al terzo comma dell'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, qualora gli stessi siano stati registrati nelle scritture contabili previste dal primo comma, lettera a) e b), dell'articolo 14 e dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

Testo vigente dal 27 dicembre 1980

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urn:nir:stato:legge:1980-12-22;882~art8 · fonte su Normattiva