L'ultimo comma dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e' sostituito dal seguente: "Alla dichiarazione delle persone fisiche devono essere allegati, a pena di inammissibilita' delle relative deduzioni e detrazioni, i documenti probatori degli oneri deducibili di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, in originale o in copia fotostatica, e le attestazioni di cui al terzo comma dell'articolo 15. Se i documenti probatori sono allegati in copia fotostatica, l'ufficio delle imposte puo' richiedere l'esibizione dell'originale o di copia autentica".

Testo vigente dal 16 aprile 1977

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urn:nir:stato:legge:1977-04-13;114~art8 · fonte su Normattiva