Sanzioni penali per la difesa del prestigio di razza di fronte ai nativi dell'Africa Italiana
Art. 11 — Inchiesta relativa ai meticci
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Il procuratore del Re al quale consti l'esistenza di un meticcio figlio naturale, presumibilmente concepito dopo l'entrata in vigore del R. decreto-legge 19 aprile 1937-XV, n. 880, deve procedere ad una riservata inchiesta per accertare se esso sia nato da relazione punita ai sensi dell'articolo precedente.
Testo in vigore dal 21 luglio 1939 al 16 dicembre 2009
