Art. 14 — Ubriachezza
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1939
Confronto con la versione in vigore dal 21 luglio 1939 al 16 dicembre 2009. 75 parole tolte, 20 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: Il cittadino che, nei territori dell'Africa Italiana, in luogo aperto al pubblico riservato ai nativi, o in luogo pubblico e' colto in stato di manifesta ubriachezza, e' punito con l'arresto da un mese ad un anno o con l'ammenda da lire duecento a lire cinquemila.
tolto: Nel caso previsto nel secondo comma dell'art. 688 del Codice penale la pena e' dell'arresto da quattro mesi ad un anno.
tolto: Resta ferma la disposizione del terzo comma dell'articolo predetto.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1939-06-29;1004~art14 · fonte del testo