Sanzioni penali per la difesa del prestigio di razza di fronte ai nativi dell'Africa Italiana
Art. 12 — Frequenza abituale in luoghi riservati ai nativi
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Il cittadino che, nei territori dell'Africa Italiana, frequenti abitualmente luoghi aperti al pubblico riservati ai nativi e' punito con l'arresto sino a sei, mesi o con l'ammenda fino a lire duemila.
Testo in vigore dal 21 luglio 1939 al 16 dicembre 2009
