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Il cittadino che, nei territori dell'Africa Italiana, frequenti abitualmente luoghi aperti al pubblico riservati ai nativi e' punito con l'arresto sino a sei, mesi o con l'ammenda fino a lire duemila.

Testo in vigore dal 21 luglio 1939 al 16 dicembre 2009

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urn:nir:stato:legge:1939-06-29;1004~art12 · fonte del testo