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[1]Il cittadino che, nei territori dell'Africa Italiana, in luogo aperto al pubblico riservato ai nativi, o in luogo pubblico e' colto in stato di manifesta ubriachezza, e' punito con l'arresto da un mese ad un anno o con l'ammenda da lire duecento a lire cinquemila.

[2]Nel caso previsto nel secondo comma dell'art. 688 del Codice penale la pena e' dell'arresto da quattro mesi ad un anno.

[3]Resta ferma la disposizione del terzo comma dell'articolo predetto.

Testo in vigore dal 21 luglio 1939 al 16 dicembre 2009

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urn:nir:stato:legge:1939-06-29;1004~art14 · fonte del testo