Art. 14 — Ubriachezza
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[1]Il cittadino che, nei territori dell'Africa Italiana, in luogo aperto al pubblico riservato ai nativi, o in luogo pubblico e' colto in stato di manifesta ubriachezza, e' punito con l'arresto da un mese ad un anno o con l'ammenda da lire duecento a lire cinquemila.
[2]Nel caso previsto nel secondo comma dell'art. 688 del Codice penale la pena e' dell'arresto da quattro mesi ad un anno.
[3]Resta ferma la disposizione del terzo comma dell'articolo predetto.
Testo in vigore dal 21 luglio 1939 al 16 dicembre 2009
