Sanzioni penali per la difesa del prestigio di razza di fronte ai nativi dell'Africa Italiana

Art. 15 — Reato del nativo in circostanze lesive del prestigio della razza italiana

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Il nativo dell'Africa Italiana che commetta un reato in circostanze lesive del prestigio della razza italiana, e' punito con la pena stabilita per il reato, aumentata fino ad un quarto.

Testo in vigore dal 21 luglio 1939 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1939-06-29;1004~art15 · fonte del testo