Sanzioni penali per la difesa del prestigio di razza di fronte ai nativi dell'Africa Italiana
Art. 19 — Azione pubblica
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 21 luglio 1939 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
I delitti per i quali si puo' procedere soltanto a querela di parte sono perseguibili d'ufficio se il fatto costituisce lesione del prestigio di razza.
Testo in vigore dal 21 luglio 1939 al 16 dicembre 2009
