Art. 22 — Norme relative all'azione penale
Articolo abrogato dal d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380.
Abrogato dal 1 gennaio 2002
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Abrogato dal 1 gennaio 2002
26 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 13 e 22 della legge 28 febbraio 1985 n. 47, nella parte in cui non prevede che il rilascio della concessione in sanatoria estingua, oltre le violazione di natura urbanistica, anche il reato ambientale. La tutela del paesaggio rientra infatti tra i principi fondamentali della Costituzione, sicchè non irragionevolmente il legislatore ha escluso la possibilità di sanatoria per i reati ambientali dipendenti da abusi edilizi. - Sulla natura della concessione in sanatoria, si veda la sentenza n. 370/1988. - Sulla tutela del paesaggio quale valore fondamentale della Costituzione, si vedano le sentenze n. 151/1986, 417/1995, 259/1996, 419/1996. - Sul condono edilizio ex legge n. 724/1994, si vedano la sentenza n. 85/1998 e l'ordinanza n. 327/2000. M.R.
Art. 3 cost. · Art. 13 Norme in materia di controllo dell'attivita' urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie · Art. 22 Norme in materia di controllo dell'attivita' urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie · Art. 20 Norme in materia di controllo dell'attivita' urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 22, terzo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, censurato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui non prevede che il rilascio della concessione in sanatoria, 'ex' art. 13 della legge n. 47 del 1985, estingua anche il reato ambientale di cui all'art. 1-'sexies' del decreto-legge n. 312 del 1985, limitatamente alla ipotesi nella quale, nel rispetto dei tempi ristretti di durata del procedimento amministrativo disciplinato dall'art. 13 citato, l'interessato abbia ottenuto anche il provvedimento favorevole, ai sensi dell'art. 7 della legge n. 1497 del 1939, da parte dell'autorità preposta alla tutela del vincolo. La scelta del legislatore di prevedere la particolare ipotesi di estinzione dei reati a seguito di speciale sanatoria per i soli reati contravvenzionali previsti dalle norme urbanistiche vigenti, appare sicuramente non arbitraria e non assolutamente irragionevole, nell'ambito della discrezionalità allo stesso spettante riguardo a particolari estinzioni di reato, in conseguenza di sanatorie amministrative di opere edilizie abusive. Inoltre, in base al combinato disposto dell'art. 39, comma 8 e comma 1, non è esclusa la possibilità che il soggetto privato interessato, anche se munito di concessione, per precedente sanatoria, si avvalga, con ulteriore domanda, della nuova sanatoria, ai fini degli effetti estintivi su altri reati commessi in violazione dei vincoli. - V. le ordinanze nn. 149/1999 e 169/1996, e le sentenze nn. 370/1988 e 85/1998. A.M.M.
Art. 3 cost. · Art. 22 Norme in materia di controllo dell'attivita' urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie · Art. 20 Norme in materia di controllo dell'attivita' urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie · Art. 1 Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica
Manifesta infondatezza in riferimento agli artt. 3 e 24 Costituzione della questione di legittimità costituzionale dell'art. 22, primo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47 nella parte in cui non prevede la estensione della durata della sospensione dell'azione penale fino alla definizione dell'eventuale procedimento giurisdizionale originato dal ricorso avverso il diniego di rilascio della concessione edilizia. Analoga questione è stata, infatti, già dichiarata, con ordinanza n. 309 del 1998, manifestamente infondata (con richiamo anche alla sentenza n. 85 del 1998) in riferimento ai medesimi parametri costituzionali con l'affermazione che sul piano costituzionale non si pone per il legislatore, come soluzione obbligata, la sospensione del procedimento penale, quando sia pendente dinanzi ad un altro giudice una controversia che debba risolvere una questione su un atto pregiudiziale alla definizione del primo processo; restando, comunque, "in facoltà" del giudice penale di sospendere il procedimento di pendenza del giudizio amministrativo sul diniego della licenza. Il che esclude anche la prospettata discriminazione tra chi ottenga la concessione edilizia in sanatoria al termine dell'iter amministrativo - in favore del quale opera la sospensione dell'azione penal per tutta la durata di tale iter - e chi la ottenga, invece, all'esito del giudizio conseguente a ricorso al TAR; e ciò anche a prescindere dalle possibili interpretazioni estensive della norma denunciata. - v. ordinanza n. 309/1998 e sentenza n. 85/1998 M.R.M.
Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 479 c.p.p. · Art. 22 Norme in materia di controllo dell'attivita' urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie
Manifesta infondatezza della questione, in quanto - premesso che la Corte <<ha già affermato la natura particolare della estinzione dei reati urbanistici prevista dal combinato disposto degli artt. 13 e 22 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, risolventesi in un accertamento dell'inesistenza del danno urbanistico, e cioè di mancanza 'ex tunc' dell'antigiuridicità sostanziale del fatto reato urbanistico>>; e considerato, altresì, che <<il combinato disposto>> dei predetti articoli <<è disposizione di regime, destinata ad operare anche nel futuro ed in via permanente allo scopo di regolarizzare sul piano esclusivamente urbanistico-edilizio situazioni di irregolarità meramente formale (di mancanza di titolo concessorio o autorizzatorio edilizio) di opere compiute ed eseguite in persistente piena conformità con gli strumenti urbanistici approvati o 'in itinerè, senza alcuna considerazione>> per <<i differenti profili attinenti alla sicurezza statica e alla prevenzione dei rischi sismici>> - la scelta del legislatore di limitare la particolare ipotesi di estinzione dei reati, a seguito della sanatoria mediante accertamento di conformità, ai soli reati contravvenzionali previsti dalle norme urbanistiche vigenti appare sicuramente non arbitraria e assolutamente non irragionevole, essendo stata condizionata dalle particolari esigenze di sicurezza generale, volte ad evitare che, in via permanente anche per il futuro, si possa fare a meno delle specifiche procedure attinenti alla idoneità statica per le opere in cemento armato o a struttura metallica, semplicemente ricorrendo al predetto accertamento di conformità avente valenza esclusivamente urbanistica. - Cfr. S. nn. 370/1988 e 427/1995.
Art. 3 cost. · Art. 162 c.p. · Art. 162-bis c.p. · Art. 22 Norme in materia di controllo dell'attivita' urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie
Manifesta infondatezza della questione, in quanto - premesso che la Corte, già con la sentenza n. 85 del 1998, pronunciata con riferimento alla domanda di condono, ha affermato che sul piano costituzionale non si pone per il legislatore, come soluzione obbligata, la sospensione del procedimento penale, quando sia pendente dinanzi ad un altro giudice una controversia che debba risolvere una questione su un atto pregiudiziale alla definizione del primo processo - con la predetta decisione è stato altresì rilevato che la mancata previsione della sospensione dell'azione penale non comporta l'obbligo per il giudice penale di procedere in ogni caso, giungendo alla condanna dell'imputato anche in pendenza davanti al giudice amministrativo di giudizi sul diniego di rilascio di concessione edilizia in sanatoria. Invero, il giudice penale può esercitare tutti i poteri processuali relativi alla scansione del procedimento, anche in ordine alle verifiche istruttorie, fino alla eventuale applicazione, ove ne sussistano i presupposti, della sospensione del dibattimento 'ex' art. 479 cod. proc. pen., con effetti sospensivi del decorso della prescrizione. red.: G. Leo
Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 479 c.p.p. · Art. 22 Norme in materia di controllo dell'attivita' urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie
Vanno restituiti gli atti al giudice rimettente, affinché valuti nuovamente la rilevanza della questione alla stregua dell'art. 2, comma 61, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 - recante: "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica" -, che ha fatto salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 25 maggio 1996, n. 285, impugnato (decaduto per mancata conversione in legge). red.: G. Leo
Art. 112 cost. · Art. 22 Norme in materia di controllo dell'attivita' urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie
Restituzione degli atti al giudice 'a quò per una nuova valutazione della rilevanza della questione alla luce della sopravvenuta norma - art. 2, comma 61, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in tema di misure di razionalizzazione della finanza pubblica - recante clausola di salvezza degli effetti del decreto-legge impugnato. - Cfr. S. n. 270/1996, con la quale è stata dichiarata non fondata la stessa questione sollevata dal Pretore di Trento, in relazione alla disposizione dell'art. 8, comma 8, del d.l. 25 marzo 1996, n. 154 - recante "Misure urgenti per il rilancio economico ed occupazionale dei lavori pubblici e dell'edilizia privata" (decaduto per mancata conversione in legge) - riprodotta, nella medesima formulazione letterale, nel successivo decreto-legge 25 maggio 1996, n. 285, anch'esso decaduto. red.: G. Leo
Art. 112 cost. · Art. 13 Norme in materia di controllo dell'attivita' urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie · Art. 22 Norme in materia di controllo dell'attivita' urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie
Non è fondata, con riferimento agli artt. 112, 9, 32 e 77 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 22, comma 1, l. 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie) come modificato dall'art. 8, comma 8 d.l. 25 maggio 1996 n. 285 (Misure urgenti per il rilancio economico ed occupazionale dei lavori pubblici e dell'edilizia privata) - nella parte in cui impone la sospensione del procedimento penale per violazioni edilizie fino alla decisione del t.a.r. avverso il diniego di rilascio della concessione edilizia in sanatoria - in quanto: con riferimento all'art. 77 Cost. - posto che il controllo di costituzionalità circa la sussistenza dei presupposti di necessità ed urgenza dei decreti-legge è ammissibile in sede di sindacato incidentale di legittimità costituzionale, trattandosi di requisiti di validità costituzionale relativi alla preesistenza dei presupposti di necessità e urgenza, e che, tuttavia, in tanto può intervenire una pronuncia di illegittimità sotto questo profilo, in quanto risulti l'evidente mancanza dei requisiti stessi - deve escludersi una evidente mancanza dei medesimi requisiti nel d.l. 25 maggio 1996, n. 285 (reiterativo del d.l. n. 88 del 1995), come risulta dalla premessa del decreto in relazione al contenuto del Capo III dello stesso e, soprattutto, in relazione alla connessione indissolubile tra le norme sul condono edilizio, contenute nell'art. 39 l. n. 724 del 1994, e le altre disposizioni in materia di sanatoria edilizia ed in materia urbanistica ed edilizia; con riferimento all'art. 112 Cost., sul piano costituzionale non esiste una soluzione obbligata di escludere, in ogni caso ed in via generale, la possibilità di sospensione, potendo invece il legislatore (ferma l'obbligatorietà dell'azione penale) prevedere, per specifiche e tassative ipotesi purché improntate a criteri di ragionevolezza, soprattutto per ragioni di economia processuale, la sospensione dell'azione o del procedimento collegata a elementi di pregiudizialità o di connessione anche probatoria, con opportuni meccanismi che valgano ad escludere in radice i rischi di decorso di prescrizione e a salvaguardare il libero convincimento del giudice penale (il che è accaduto nella specie relativamente alla disposizione impugnata); con riferimento agli artt. 9 e 32 Cost. - posto che sia la normativa sul condono edilizio, sia quella della sanatoria ordinaria risponde adeguatamente proprio alla finalità di realizzare un contemperamento dei valori in giuoco, quali, tra gli altri, quello della tutela del paesaggio e della salute da una parte, e quelli, di fondamentale rilevanza sul piano della dignità umana, dell'abitazione e del lavoro, dall'altra - la disposizione impugnata non collide con essi, tenendo anche conto che l'estinzione può riguardare solo le contravvenzioni urbanistiche (artt. 22, comma 3), mentre il comma 1 dell'art. 22 riguarda soltanto l'azione penale relativa alle violazioni edilizie. - S. nn. 370/1988, 29/1995, 161/1995, 427/1995, 84/1996, 256/1996; O. nn. 108/1996, 116/1996, 130/1996. red.: S. Di Palma
Art. 112 cost. · Art. 9 cost. · Art. 32 cost. · Art. 77 cost.
Manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 22 della l. 28 febbraio 1985, n. 47, sollevata, in riferimento, agli artt. 3 e 24 della Costituzione, per la parte in cui la norma impugnata, individuando nel rilascio in sanatoria della concessione edilizia una causa estintiva dei reati contravvenzionali in materia urbanistica, non prevede tale causa di estinzione anche nel caso di condanna pronunciata con sentenza passata in giudicato, in quanto non è irrazionale che il legislatore, nell'esercizio della discrezionalità di cui dispone, abbia fissato, in relazione allo status dell'azione penale, i limiti temporali di questa causa estintiva, che, oltretutto, è rimessa all'iniziativa dello stesso responsabile dell'abuso. - Per una questione analoga, vedi. S. n. 369/1988. red.: F. Mangano
Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 650 c.p. · Art. 22 Norme in materia di controllo dell'attivita' urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie
Questione già dichiarata non fondata ai sensi di cui in motivazione e successivamente manifestamente infondata. - S. n. 370/1988; O. nn. 423/1989 e 201/1990.
Art. 112 cost. · Art. 13 Norme in materia di controllo dell'attivita' urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie · Art. 22 Norme in materia di controllo dell'attivita' urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie
Questione già dichiarata non fondata. - S. n. 370/1988.
Art. 3 cost. · Art. 70 cost. · Art. 97 cost. · Art. 101 cost.
Questione già dichiarata non fondata, ai sensi di cui in motivazione, e successivamente manifestamente infondata. - S. n. 370/1988; O. n. 423/1989.
Art. 112 cost. · Art. 13 Norme in materia di controllo dell'attivita' urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie · Art. 22 Norme in materia di controllo dell'attivita' urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie
Del tutto conforme all'ordinanza n. 33/1990. - S. n. 167/1989 e O. nn. 274/1989, 415/1989, 537/1989 e 34/1990.
Art. 3 cost. · Art. 13 Norme in materia di controllo dell'attivita' urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie · Art. 22 Norme in materia di controllo dell'attivita' urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie
Questione già dichiarata infondata, nei sensi di cui in motivazione, e successivamente manifestamente infondata. - S. n. 167/1989 e O. nn. 274 e 415/1989.
Art. 3 cost. · Art. 13 Norme in materia di controllo dell'attivita' urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie · Art. 22 Norme in materia di controllo dell'attivita' urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie
In assenza di argomenti nuovi o diversi rispetto a quelli già esaminati, va dichiarata manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale - già dichiarata non fondata e, quindi, manifestamente infondata - dell'art. 22, L. 28 febbraio 1985 n. 47, nella parte in cui prevede come causa di estinzione delle contravvenzioni urbanistiche il solo rilascio della concessione in sanatoria e non anche l'eliminazione delle opere abusive da parte del proprietario. (Questione sollevata in riferimento all'art. 3 Cost.). - S.n. 167/1989; O.nn. 274 e 415/1989.
Art. 3 cost. · Art. 22 Norme in materia di controllo dell'attivita' urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie
La questione di legittimità costituzionale degli artt. 22, L. 28 febbraio 1985 n. 47, e 8-quater, d.l. 23 aprile 1985 n. 146, conv. in legge 21 giugno 1985 n. 298, nella parte in cui prevedono l'estinzione dei reati contravvenzionali quando l'interessato abbia demolito i manufatti abusivi prima della condanna, deve essere dichiarata manifestamente inammissibile, così come prospettata, in quanto l'ordinanza di rimessione appare viziata da assoluta integrale mancanza di motivazione sotto ogni riguardo, tale da rendere la questione virtualmente inesistente. (Questione sollevata in riferimento all'art. 3 Cost.).
Art. 3 cost. · Art. 22 Norme in materia di controllo dell'attivita' urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie
Questione già dichiarata non fondata nei sensi di cui in motivazione. - S. n. 167/1989.
Art. 3 cost. · Art. 13 Norme in materia di controllo dell'attivita' urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie · Art. 22 Norme in materia di controllo dell'attivita' urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie
Questione già dichiarata infondata. - S. n. 370/1988.
Art. 112 cost. · Art. 13 Norme in materia di controllo dell'attivita' urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie · Art. 22 Norme in materia di controllo dell'attivita' urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie
Questione già dichiarata infondata. - S. n. 167/1989.
Art. 3 cost. · Art. 22 Norme in materia di controllo dell'attivita' urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie
Questione già dichiarata infondata con sentenza interpretativa di rigetto e successivamente manifestamente infondata. - S. n. 369/1988 e O. nn. 704/1988, 912/1988 e 1098/1988.
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Spetta all'autorità amministrativa accertare oggi per allora la conformità agli strumenti urbanistici di manufatto demolito e tale accertamento equivale alla sanatoria concessa per i manufatti tuttora esistenti ai sensi degli artt. 13 e 22 della legge 28 febbraio 1985, n.47 (Non fondatezza nei sensi di cui in motivazione della questione di legittimità costituzionale delle norme citate nella parte in cui non prevederebbero sanatoria per manufatti spontaneamente demoliti).
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Questione già dichiarata non fondata nei sensi di cui in motivazione e successivamente manifestamente infondata. - S. n. 369/1988; O. nn. 704/1988, 912/1988 e 1098/1988.
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Questione già dichiarata infondata e successivamente manifestamente infondata. - S. n. 370/1988, 704/1988 e 1098/1988.
Art. 112 cost. · Art. 22 Norme in materia di controllo dell'attivita' urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie
Questione già dichiarata infondata e manifestamente infondata. - v. S. n. 370/1988, O. n. 704/1988.
Art. 3 cost. · Art. 112 cost. · Art. 13 Norme in materia di controllo dell'attivita' urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie · Art. 22 Norme in materia di controllo dell'attivita' urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie
Questioni già dichiarate infondate. - S. n. 369/1988.
Art. 3 cost. · Art. 101 cost. · Art. 112 cost. · Art. 31 Norme in materia di controllo dell'attivita' urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie
La sospensione dell'azione penale relativa a violazioni edilizie per le quali sia stata presentata domanda di concessione in sanatoria (art. 22, L. 28 febbraio 1985 n. 47) non viola l'art. 112 Cost., in quanto - essendo finalizzata all'acquisizione, in sede penale, d'un atto amministrativo il cui rilascio è causa di estinzione del reato - essa è limitata al solo tempo (60 giorni) previsto per lo svolgimento del procedimento amministrativo in sanatoria, e pertanto non può protrarsi fino alla decisione in primo grado del ricorso al TAR eventualmente proposto in caso di diniego. Consegue che, esaurito il procedimento amministrativo, il giudizio penale e l'eventuale giudizio amministrativo devono proseguire autonomamente, restando cura dei privati e del TAR adoperarsi affinché la sanatoria eventualmente disposta dal g.a. intervenga prima della chiusura del procedimento penale, in guisa che quest'ultimo possa concludersi con sentenza di non doversi procedere. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimità costituzionale sollevata in riferimento all'art. 112 Cost. e relativa all'art. 22, L. n. 47, cit., in quanto la prevista sospensione paralizzerebbe l'azione penale 'sine diè).
Art. 112 cost. · Art. 3 cost. · Art. 101 cost. · Art. 32 cost.
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
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2 versioni dal 1985
urn:nir:stato:legge:1985-02-28;47~art22 · fonte su Normattiva