Sanzioni penali per la difesa del prestigio di razza di fronte ai nativi dell'Africa Italiana

Art. 2 — Definizione del cittadino e parificazione. Agli effetti della presente legge:

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  • a)per cittadino si intende il cittadino italiano metropolitano di razza ariana;
  • b)al cittadino italiano metropolitano si intende parificato lo straniero di razza ariana;
  • c)al nativo dell'Africa Italiana si intende assimilato lo straniero appartenente a popolazione che abbia tradizioni, costumi e concetti religiosi, giuridici e sociali simili a quelli dei nativi dell'Africa Italiana.

Testo in vigore dal 21 luglio 1939 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1939-06-29;1004~art2 · fonte del testo