Sanzioni penali per la difesa del prestigio di razza di fronte ai nativi dell'Africa Italiana
Art. 2 — Definizione del cittadino e parificazione. Agli effetti della presente legge:
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- a)per cittadino si intende il cittadino italiano metropolitano di razza ariana;
- b)al cittadino italiano metropolitano si intende parificato lo straniero di razza ariana;
- c)al nativo dell'Africa Italiana si intende assimilato lo straniero appartenente a popolazione che abbia tradizioni, costumi e concetti religiosi, giuridici e sociali simili a quelli dei nativi dell'Africa Italiana.
Testo in vigore dal 21 luglio 1939 al 16 dicembre 2009
