Sanzioni penali per la difesa del prestigio di razza di fronte ai nativi dell'Africa Italiana
Art. 22 — Limite territoriale di applicazione
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[1]Salvo quanto diversamente disposto, la presente legge si applica in tutto il territorio dello Stato.
[2]Con separate norme sara' regolata, la difesa del prestigio di razza sulle navi mercantili nazionali.
Testo in vigore dal 21 luglio 1939 al 16 dicembre 2009
