Nei territori montani di cui alla legge 25 luglio 1952, n. 991, e successive modificazioni ed aggiunte, con esclusione dei territori nei quali la recettivita' alberghiera ed il movimento turistico nell'ultimo biennio risultino superiori ai limiti fissati dal Comitato dei Ministri di cui al terzo comma dell'articolo 1, si applicano le disposizioni previste dal presente capo, qualora non trovino applicazione le disposizioni di cui al capo precedente.

Testo vigente dal 12 agosto 1966

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urn:nir:stato:legge:1966-07-22;614~art9 · fonte su Normattiva