Sanzioni penali per la difesa del prestigio di razza di fronte ai nativi dell'Africa Italiana
Art. 3 — Aumento della pena per i reati commessi dal cittadino in circostanze lesive del prestigio di razza
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Il cittadino che commetta un reato in circostanze lesive del prestigio di razza e' punito con la pena stabilita per il reato, aumentata fino ad un quarto.
Testo in vigore dal 21 luglio 1939 al 16 dicembre 2009
