Sanzioni penali per la difesa del prestigio di razza di fronte ai nativi dell'Africa Italiana
Art. 4 — Reato in presenza di nativo
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Il cittadino che commetta un reato in presenza di nativo dell'Africa Italiana e' punito con la pena stabilita per il reato, aumentata fino ad un terzo, quando tale circostanza implichi lesione del prestigio di razza.
Testo in vigore dal 21 luglio 1939 al 16 dicembre 2009
