Art. 5 — Concorso in reati
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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2 versioni dal 1939
Confronto con la versione in vigore dal 21 luglio 1939 al 16 dicembre 2009. 88 parole tolte, 20 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: Il cittadino che commetta un reato in concorso con nativo dell'Africa Italiana e' punito con la pena stabilita per il reato stesso, aumentata fino ad un terzo.
tolto: Se trattasi di delitto contro la personalita' dello Stato previsto dal libro II, titolo I del Codice penale, la pena e' aumentata fino alla meta'.
tolto: Qualora la pena prevista per i casi contemplati nei due commi precedenti sia l'ergastolo, essa e' aggravata con l'isolamento diurno per un periodo di tempo non inferiore a sei mesi e non superiore a quattro anni.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1939-06-29;1004~art5 · fonte del testo