Sanzioni penali per la difesa del prestigio di razza di fronte ai nativi dell'Africa Italiana
Art. 8 — Reato doloso in danno di nativo
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Il cittadino che commetta un reato doloso in danno di nativo dell'Africa Italiana e' punito, qualora dal fatto derivi lesione del prestigio di razza, con la pena stabilita per il reato aumentata fino ad un terzo.
Testo in vigore dal 21 luglio 1939 al 16 dicembre 2009
