Art. 10
Salva l'applicazione dell'articolo 9 chi, con violenza o minaccia o inducendo altri in errore incolpevole ovvero avvalendosi di persona incapace, anche in via transitoria, di intendere e di volere, determina la commissione di una violazione ne risponde in luogo del suo autore materiale.
Testo vigente dal 8 gennaio 1998 al 1 gennaio 2027 · versione 0 su Normattiva