Art. 15
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La societa' o l'ente risultante dalla trasformazione o dalla fusione, anche per incorporazione, subentra negli obblighi delle societa' trasformate o fuse relativi al pagamento delle sanzioni. Si applica l'articolo 2499 codice civile. 2. Nei casi di scissione anche parziale di societa' od enti, ciascuna societa' od ente e' obbligato in solido al pagamento delle somme dovute per violazioni commesse anteriormente alla data dalla quale la scissione produce effetto.
Testo vigente dal 8 gennaio 1998 al 29 giugno 2024 · versione 0 su Normattiva