Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 5 gennaio 1957 al 25 novembre 1973. Leggi il testo vigente →
Al personale delle unita' schermografiche mobili dislocate fuori della loro abituale residenza e' corrisposto un compenso per ciascun schermogramma effettuato. La misura del compenso e' stabilito con decreto dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanita' pubblica, di concerto con il Ministro per il tesoro. Il compenso di cui al comma precedente non e' cumulabile con la indennita' di missione e con la indennita' di profilassi antitubercolare prevista dalla legge 9 aprile 1953, n. 310.
Testo in vigore dal 5 gennaio 1957 al 25 novembre 1973
