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L'Alto Commissariato per l'igiene e la sanita' pubblica puo' affidare la gestione delle unita' schermografiche fisse e mobili ai Consorzi provinciali antitubercolari alle condizioni da stabilirsi con apposite convenzioni. Fermi restando i poteri dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanita' pubblica per quanto concerne la vigilanza, il controllo e l'indirizzo tecnico nei riguardi delle unita' schermografiche affidate ai Consorzi provinciali antitubercolari, ogni e qualsiasi eventuale responsabilita', che possa comunque derivare dall'esercizio della gestione delegata fara' carico unicamente ai Consorzi stessi.
Testo in vigore dal 5 gennaio 1957 al 22 dicembre 2008
