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Alle spese relative all'applicazione della presente legge sara' fatto fronte con i fondi stanziati sul capitolo n. 292 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1956-57 e sui corrispondenti capitoli degli esercizi finanziari successivi.
Testo in vigore dal 5 gennaio 1957 al 22 dicembre 2008
