Il commissario straordinario liquidatore dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per le ostetriche, oltre che per lo svolgimento dei compiti attribuitigli con decreto 2 maggio 1983 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con l'articolo 6, comma 30, del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48, resta in carica per il tempo necessario allo svolgimento delle operazioni di cui alla presente legge, che devono comunque essere portate a termine non oltre il 31 dicembre 1990. Il patrimonio risultante alla chiusura delle operazioni di liquidazione e' trasferito allo Stato. Il personale dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per le ostetriche e' trasferito, secondo le norme di cui all'articolo 2 della legge 20 marzo 1975, n. 70, all'Istituto nazionale della previdenza sociale con decorrenza 1› luglio 1990. Qualora la gestione di liquidazione non risulti chiusa nel termine di cui al comma 1, la stessa e' assunta dal Ministero del tesoro - Ispettorato generale per gli affari e per la gestione del patrimonio degli enti disciolti. Il commissario liquidatore cessa dalle sue funzioni il trentesimo giorno successivo alla data di assunzione della gestione da parte dell'Ispettorato generale per gli affari e per la gestione del patrimonio degli enti disciolti. Entro tale termine il commissario liquidatore deve consegnare all'Ispettorato generale medesimo tutte le attivita' esistenti, i libri contabili, gli inventari ed il rendiconto dell'intera gestione.

Testo vigente dal 25 agosto 1990

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urn:nir:stato:legge:1990-08-07;249~art3 · fonte su Normattiva