Il Consiglio di amministrazione e' convocato dal direttore della Scuola, nella sua qualita' di presidente, almeno due volte l'anno e, comunque, ogni volta che la convocazione venga richiesta dal Ministro per la pubblica istruzione o dalla maggioranza dei consiglieri. Per la validita' delle deliberazioni si richiedono la presenza di almeno la meta' piu' uno dei componenti ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Testo vigente dal 16 giugno 1967

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urn:nir:stato:legge:1967-05-18;394~art6 · fonte del testo