Il direttore cura l'andamento tecnico e scientifico della Scuola e la rappresenta legalmente. Firma gli atti della Scuola ed e' responsabile della esecuzione delle deliberazioni adottate dal Consiglio di amministrazione. E' scelto per un quadriennio, rinnovabile, dal Ministro per la pubblica istruzione tra i docenti universitari di discipline storico-archeologiche attinenti al mondo greco, sentito il parere della Sezione prima del Consiglio superiore delle antichita' e belle arti. Egli e' tenuto a presentare al Ministro ogni anno una relazione sull'attivita' scientifica della Scuola. Per i suoi compiti scientifici puo' avvalersi della collaborazione di scienziati e di esperti. Oltre allo stipendio in godimento, il direttore percepira' l'assegno di sede ed ogni altro emolumento spettante al personale insegnante con qualifica di direttore di istituto culturale in servizio all'estero.

Testo vigente dal 16 giugno 1967

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urn:nir:stato:legge:1967-05-18;394~art7 · fonte del testo