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Sono convalidati i pagamenti per contributi di frequenza agli allievi nonche' per i compensi al personale direttivo, insegnante e di segreteria effettuati in relazione ai corsi allievi operai gia' svolti, od in via di espletamento alla data di entrata in vigore della presente legge, presso, gli stabilimenti e le officine militari. La convalida e' concessa nel limite degli importi risultanti dall'applicazione ai predetti corsi delle norme della presente legge, fatta eccezione per i corsi di perfezionamento per i quali il contributo di frequenza puo' essere riconosciuto nella misura massima di lire 600 giornaliere fino al termine dei corsi in atto alla data di entrata in vigore della presente legge.

Testo in vigore dal 4 giugno 1964 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1964-05-19;345~art10 · fonte su Normattiva