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Agli allievi operai e' corrisposto per ogni giornata di effettiva presenza ai corsi, un contributo di frequenza nelle misure appresso indicate: corsi triennali: lire 400 per il primo anno; lire 500 per il secondo anno lire 600 per il terzo anno; corsi biennali: lire 400 per il primo anno; lire 500 per il secondo anno; corsi annuali: lire 400. Nel periodo estivo di chiusura della scuola, della durata di un mese all'anno, agli allievi promossi nella prima sessione e' corrisposto un premio d'importo pari a quello del contributo di cui al comma precedente. Gli allievi operai sono ammessi a partecipare alla mensa aziendale dello stabilimento od officina e per ciascuno di essi e' corrisposto alla mensa un contributo di ammontare eguale a quello corrisposto per gli operai. Il contributo di frequenza e il contributo di mensa non precludono al genitore dell'allievo operaio a carico il diritto alle quote di aggiunta di famiglia e agli assegni familiari previsti dalle norme in vigore.

Testo in vigore dal 4 giugno 1964 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1964-05-19;345~art5 · fonte su Normattiva