Art. 8 — COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 18 NOVEMBRE 1965, N. 1480
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Gli allievi operai che abbiano conseguito l'attestato di idoneita' di cui al precedente articolo 4 negli ultimi due anni scolastici e sempreche' siano in possesso dei requisiti generali richiesti dall'articolo 7 della legge 5 marzo 1961, n. 90, possono, a domanda, in relazione alle esigenze del servizio, essere nominati senza concorso operati di terza categoria nel ruolo degli operai della Forza armata cui appartiene la scuola di provenienza, fino al limite massimo annuo di 300 unita' per ogni Forza armata. L'assunzione ha luogo, ciascun anno, anche in soprannumero, in una o piu' volte, per il numero di posti, le qualifiche di mestiere e le sedi di servizio stabiliti con determinazione ministeriale. Con la stessa determinazione e fissato il termine utile per la presentazione delle domande e sono indicati per ogni mestiere gli attestati di idoneita' che danno titolo all'assunzione. Le nomine sono disposte nell'ordine della graduatoria compilata per ciascun mestiere in base al punteggio di merito riportato alla fine del corso o, in mancanza, secondo il punteggio che verra' assegnato dalla scuola di provenienza previo saggio teorico pratico. Qualora le vacanze disponibili nella terza categoria non siano sufficienti per l'assunzione degli allievi operai nel limite massimo indicato nel precedente comma primo, saranno tenuti scoperti, nella quarta categoria e occorrendo nella seconda e nella prima, ove esistano o man mano si formino, tanti posti quanti sono quelli assegnati in soprannumero nella terza categoria. Ferme restando le altre condizioni e modalita' stabilite dai commi precedenti, nel primo anno di applicazione della presente legge possono essere assunti senza concorso, gli allievi delle scuole allievi operai degli stabilimenti ed officine militari che abbiano ultimato con profitto i corsi, per un numero di posti da stabilire con determinazione ministeriale nel limite massimo di 800 per l'Esercito e di 1000 per la Marina. E' fatto salvo il diritto al collocamento obbligatorio per chiamata diretta dei mutilati ed invalidi per i quali speciali disposizioni prevedono una riserva di posti. Ai fini della determinazione del numero di posti conferibili agli anzidetti mutilati ed invalidi non va tenuto conto delle assunzioni degli allievi operai disposte in base al presente articolo.
Testo in vigore dal 4 giugno 1964 al 1 luglio 1966
