Le tariffe di estimo che saranno revisionate entro l'anno 1990 ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 6 gennaio 1986, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1986, n. 60, avranno vigore dal 1› gennaio 1991. La revisione del classamento del nuovo catasto edilizio urbano, gia' prevista per singoli comuni dal decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17, e' estesa all'intero territorio nazionale e deve essere ultimata entro il 1993. I relativi effetti dovranno avere efficacia entro due anni dalla predetta ultimazione e comunque non oltre il 1995. Alla normativa vigente in materia sono apportate le modifiche di seguito indicate. Il primo comma dell'articolo 8 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, e' sostituito dal seguente: "Per la determinazione della rendita, le unita' immobiliari di gruppi di comuni, comune o porzione di comune, sono distinte, a seconda delle loro condizioni estrinseche ed intrinseche, in categorie e ciascuna categoria in classi". L'articolo 11 del citato regio decreto-legge n. 652 del 1939 e' sostituito dal seguente: "Art. 11. - 1. Per ciascun gruppo di comuni, comune o porzione di comune, la determinazione delle singole categorie e classi e della relativa tariffa e' eseguita a cura degli uffici tecnici erariali competenti per territorio, di concerto con le commissioni censuarie provinciali, sentito il parere delle commissioni censuarie distrettuali interessate. 2. Contro le decisioni delle commissioni censuarie provinciali l'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali puo' ricorrere alla Commissione censuaria centrale". L'articolo 5 del regolamento per la formazione del nuovo catasto edilizio urbano, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1› dicembre 1949, n. 1142, e' sostituito dal seguente: "Art. 5 (Zona censuaria). - 1. Le operazioni di qualificazione e classificazione si eseguono per zone territoriali omogenee sotto il profilo socio-economico, che possono comprendere gruppi di comuni amministrativi, singoli comuni o porzioni di comune. 2. Dette zone devono comprendere territori nei quali esistano unita' immobiliari similari per ubicazione, per caratteristiche ambientali, per tipo di costruzione e per prevalente destinazione socio-economica".

Testo vigente dal 13 gennaio 1990

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urn:nir:stato:legge:1989-12-30;427~art2 · fonte su Normattiva