Art. 9 — Pene pecuniarie per inosservanza alle leggi sui catasti
L'articolo 60 del testo unico delle leggi sul nuovo catasto dei terreni approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1572, variato con la legge 17 agosto 1941, n. 1043, e' sostituito dal seguente: "Coloro che non osservino le disposizioni di cui ai commi, primo, quarto, quinto e sesto dell'articolo 55, e quelle di cui agli articoli 56, 57 e 57-bis, sono soggetti alla pena pecuniaria da lire 2.000 a lire 20.000. Alla stessa pena pecuniaria sono assoggettati coloro che non osservino le disposizioni di cui agli articoli 3, 7, 20 e 28 del regio decreto 13 aprile 1939, n. 652, convertito nella legge 11 agosto 1939, n. 1249, e dei quali gli ultimi due sostituiti dal decreto legislativo 8 aprile 1948, n. 514. L'accertamento delle violazioni spetta agli ingegneri dirigenti degli uffici tecnici erariali. Il relativo processo verbale e' trasmesso all'intendente di finanza competente per territorio, per l'applicazione della pena pecuniaria, a norma degli articoli 55 e seguenti della legge 7 gennaio 1929, n. 4".
Testo vigente dal 20 ottobre 1969
