Art. 62
[1](Art. 59 del decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131)
[2]I contribuenti che impediscano ai funzionari ed ai Collegi giudicanti l'esercizio delle facolta' indicate all'art. 46, sono soggetti alla pena pecuniaria da L. 2000 a L. 250.000. Coloro che, richiesti di presentare atti o fornire notizie a termine dell'art. 46, vi si rifiutino o non vi ottemperino entro il termine fissato, che non puo' mai essere inferiore a 30 giorni dalla data di notifica della richiesta, incorrono nella pena pecuniaria prevista nel comma precedente.
Testo vigente dal 10 maggio 1950, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva