Art. 62

[1](Art. 59 del decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131)

[2]I contribuenti che impediscano ai funzionari ed ai Collegi giudicanti l'esercizio delle facolta' indicate all'art. 46, sono soggetti alla pena pecuniaria da L. 2000 a L. 250.000. Coloro che, richiesti di presentare atti o fornire notizie a termine dell'art. 46, vi si rifiutino o non vi ottemperino entro il termine fissato, che non puo' mai essere inferiore a 30 giorni dalla data di notifica della richiesta, incorrono nella pena pecuniaria prevista nel comma precedente.

Testo vigente dal 10 maggio 1950, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-05-09;203~art62 · fonte su Normattiva